Studio Legale Bernardo

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10/09/2026

La parte che ottiene l’integrale accoglimento della domanda ha diritto al rimborso anche delle spese vive sostenute per la mediazione obbligatoria

N° sentenza: 768
Curia: Giudice di Pace di Taranto

Il Giudice di Pace di Taranto, esperita la obbligatoria disposta nel corso del giudizio per la natura bancaria della controversia, accoglie la domanda del consumatore che, dopo l’estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto della pensione, chiede la restituzione pro rata delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione non goduti. Richiamando l’art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, ribadisce che il rimborso riguarda sia i costi up front sia quelli recurring e si applica anche ai contratti stipulati prima della pronuncia. Respinte le eccezioni di incompetenza per valore e di carenza di legittimazione passiva della società cessionaria del credito, la convenuta è condannata al pagamento oltre interessi e alle spese di lite, comprensive di quelle di mediazione.

09/09/2026
09/09/2026

⚖ Auto privata utilizzata per ragioni di servizio: per ottenere il rimborso non è sempre necessaria un’autorizzazione espressa del datore di lavoro.

Con l’ordinanza n. 24114/2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che il consenso all’impiego del mezzo proprio può essere desunto anche dai comportamenti concludenti delle parti.

🚗 Il rimborso chilometrico può quindi spettare quando l’utilizzo dell’auto privata sia necessario per lo svolgimento della prestazione e risulti, nei fatti, conosciuto e tacitamente consentito dall’azienda. Non è decisiva, dunque, la mancanza di una preventiva autorizzazione formale.

📄 L'ordinanza completa 👉 https://ln.run/ordinanza-corte-cassazione-24114-2026

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📱⚖️ “SONO SOLO SCREENSHOT DI WHATSAPP, NON VALGONO COME PROVA”. ATTENZIONE: POTREBBERO VALERE MOLTO PIÙ DI QUANTO PENSIA...
08/09/2026

📱⚖️ “SONO SOLO SCREENSHOT DI WHATSAPP, NON VALGONO COME PROVA”. ATTENZIONE: POTREBBERO VALERE MOLTO PIÙ DI QUANTO PENSIATE
Quante volte, durante una discussione, scriviamo su WhatsApp frasi come:
“Sì, ti devo ancora quei soldi.”
“Domani faccio il bonifico.”
“Confermo il lavoro per 3.000 euro.”
“Ho ricevuto la merce.”
E magari, mesi dopo, davanti al giudice sosteniamo una versione completamente diversa.
Il problema è che quelle conversazioni possono entrare nel processo e diventare una prova importante.
⚖️ La Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026, ha ribadito un principio molto interessante: i messaggi WhatsApp prodotti anche attraverso semplici screenshot possono avere piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c. quando la controparte non ne effettui un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato.
📲 NON BASTA DIRE: “È SOLO UNA FOTO DEL TELEFONO”
Nel caso esaminato erano stati prodotti in giudizio screenshot di conversazioni WhatsApp per dimostrare l’effettiva esecuzione di alcune prestazioni professionali oggetto di fatture contestate.
La controparte aveva criticato l’utilizzabilità di quei documenti.
Ma c’era un problema.
Non aveva realmente sostenuto, in maniera specifica, che le conversazioni fossero false, manipolate o mai avvenute.
Aveva contestato soprattutto il loro significato e la loro capacità di dimostrare le prestazioni fatturate.
Per la Corte non era sufficiente.
👉 Se non viene contestata in maniera adeguata la corrispondenza della riproduzione alla realtà, lo screenshot può assumere l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c.
E, nel caso concreto, quelle conversazioni erano sufficienti, una volta lette nel loro contesto, a provare la pretesa creditoria.
🚨 IL “DISCONOSCIMENTO” NON È UNA FORMULA MAGICA
Questo è probabilmente l’aspetto più interessante per chi affronta un processo.
Non basta scrivere:
“Disconosco gli screenshot prodotti dalla controparte.”
Occorre una contestazione concreta e specifica.
Per esempio, a seconda del caso, bisognerà chiarire se si contesta:
📌 di avere scritto quei messaggi;
📌 che quel numero appartenesse alla parte;
📌 che la conversazione sia completa;
📌 che determinati messaggi siano stati alterati;
📌 che la sequenza temporale corrisponda a quella reale;
📌 o comunque quale sia esattamente la difformità contestata.
Una contestazione generica rischia quindi di essere insufficiente.
💬 E NON SERVE NECESSARIAMENTE IL TELEFONO ORIGINALE?
Anche qui occorre evitare gli assoluti.
Il dispositivo originale, l’esportazione della chat, i metadati o una consulenza tecnica possono diventare importantissimi quando autenticità e integrità della conversazione siano realmente controverse.
Ma non esiste la regola secondo cui uno screenshot sarebbe automaticamente privo di valore soltanto perché è uno screenshot.
Il documento elettronico non perde dignità probatoria semplicemente perché esiste in forma digitale.
Lo stesso principio trova riscontro anche nella disciplina europea eIDAS, secondo la quale a un documento elettronico non possono essere negati effetti giuridici e ammissibilità come prova per il solo fatto della sua forma elettronica.
⚠️ C’È POI UN ALTRO ERRORE DA EVITARE
Dire che uno screenshot può costituire prova non significa che qualsiasi screenshot dimostri automaticamente tutto ciò che una parte sostiene.
Bisogna sempre distinguere:
autenticità del documento e significato probatorio del suo contenuto.
Un messaggio autentico può essere ambiguo.
Una frase può essere estrapolata da una conversazione molto più lunga.
Un “va bene” può assumere significati completamente diversi a seconda dei messaggi precedenti.
Per questo il giudice deve comunque interpretare la conversazione nel contesto complessivo delle prove.
📣 Ma la regola pratica è molto semplice:
PRIMA DI SCRIVERE SU WHATSAPP, RICORDATEVI CHE UN GIORNO QUEL MESSAGGIO POTREBBE ESSERE LETTO DA UN GIUDICE.
Contratti, prestiti tra amici, riconoscimenti di debito, rapporti di lavoro, separazioni, locazioni, accordi commerciali: ormai una parte enorme delle nostre relazioni passa attraverso lo smartphone.
E quella frase scritta velocemente alle 23:47 pensando:
“Tanto è solo WhatsApp…”
potrebbe diventare, qualche anno dopo, uno dei documenti più importanti di una causa.

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07/09/2026

L'azione revocatoria penale cancella le donazioni fittizie e scatta in automatico per garantire il pieno risarcimento a chi subisce un crimine. I soggetti responsabili di un illecito che regalano case o conti correnti a parenti per sfuggire al pagamento dei danni hanno i giorni contati. Il Tribunale...

07/09/2026

Con circolare del 25.7.26, il Ministero della Giustizia ha chiarito che contro i decreti di pagamento emessi a favore degli avvocati può essere proposta opposizione nel termine di sei mesi e non di trenta giorni. Pertanto, la cancelleria trasmetterà i decreti all’ufficio spese pagate solo decorso l’ordinario termine di sei mesi, a meno che una delle parti non provveda alla notifica del decreto stesso alle controparti (PM e controparte non contumace).

In questo caso, decorso il termine di perfezionamento della notifica, l’avvocato dovrà depositare all’interno del fascicolo telematico la prova della notifica e la cancelleria provvederà ad inviare il decreto all’ufficio spese pagate (si precisa che in caso di notifiche via pec dovranno essere depositate le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato “eml” o “msg).

La circolare è consultabile al seguente link:

Indirizzo

Viale Kennedy N. 67
Santa Maria Capua Vetere
81055

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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