Studio Legale Conti

Studio Legale Conti Studio legale di diritto civile, con vasta esperienza, dal 1972, anno di fondazione: Condominio, loc

AFFITTI BREVI A CANONE CONCORDATO: A MILANO PIÙ VANTAGGI PER I PROPRIETARIMA ANCHE PER GLI INQUILINI Le spese legate all...
07/02/2021

AFFITTI BREVI A CANONE CONCORDATO: A MILANO PIÙ VANTAGGI PER I PROPRIETARI
MA ANCHE PER GLI INQUILINI

Le spese legate alla locazione abitativa rappresentano spesso un ostacolo difficile per studenti fuori sede o per chi ha necessità di un appartamento per un breve periodo.
Esistono però alcune formule contrattuali che consentono di rendere meno pesanti i conti di fine mese: il canone concordato è tra queste, anche nel caso di affitti di breve durata.

Un contratto a canone concordato è una formula locatizia caratterizzata da un importo massimo fisso. Questa particolare tipologia di contratto di locazione prevede interessanti vantaggi non solo per gli inquilini ma anche per i proprietari degli immobili.

Per questi ultimi, oltre alle agevolazioni fiscali previste per legge (come la riduzione dell’IMU, la riduzione della base imponibile per l’imposta di registro e la cedolare secca), il Comune di Milano offre ulteriori incentivi economici sostenendo la formula del canone concordato.

Le misure di incentivazione per i contratti a canone concordato contribuiscono quindi a renderli un’opportunità interessante per entrambe le parti coinvolte.
Ad esempio, tra queste si può contare anche il Contributo “Superaffitto Breve”, finanziato proprio dal Comune di Milano e dedicato ai giovani di età tra 20 e 35 anni.

Le opportunità del “Superaffitto Breve”: i contratti di locazione a canone concordato di alloggi sfitti o stanze sono oggi favoriti dal Comune di Milano anche attraverso la misura sperimentale del “Superaffitto Breve”. Questo contributo si applica nel caso di:
-contratto di locazione transitorio (altrimenti detto “breve”), cioè con una durata di minimo 30 giorni e di massimo 18 mesi;
-importo del canone non superiore a 9.600 euro all’anno.
Pertanto per usufruirne è necessario:
-avere un’età compresa tra i 20 e i 35 anni;
-essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare massimo pari a 30.000 euro;
-non essere proprietari di un alloggio nel Comune di Milano o in altro comune della Regione Lombardia.
Gli inquilini quindi godranno di un canone mensile più conveniente. Invece, i proprietari che affittano a canone concordato oltre che beneficiare delle agevolazioni e degli incentivi già previsti saranno destinatari di un contributo annuale pari a 3 mensilità, a copertura dei canoni a carico dell’inquilino e fino a un massimo di:

-800 euro per gli alloggi;
-400 euro per le singole stanze.

Esiste un Bando per usufruire di quanto sopra descritto:il bando del “Superaffitto Breve” è consultabile online.
Inoltre, per ricevere chiarimenti o ulteriori informazioni sono attivi:
l’indirizzo mail [email protected];
i numeri di telefono 02 884 66 085 e 02 884 62 108, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il lunedì, mercoledì e venerdì.

Se in possesso di tutti i requisiti elencati nel bando ufficiale, il proprietario dell’immobile deve compilare il form on line predisposto dal Comune di Milano entro il 31/01/2021.

Fonte Web, Comune di Milano

16/01/2021

Locazioni e Covid 2020

È possibile siglare un "Accordo con il locatore per la diminuzione del canone locatizio".
La soluzione più agevole è quella concordata, ossia il locatore e il conduttore possono decidere, di comune accordo, di rinegoziare il contratto e di rimodulare, al ribasso, l'importo del canone per tutta la durata dell'emergenza Covid-19.

Aspetto utile per chi non può usufruire dei locali per l'esercizio della propria attività, limitata o vietata in tempo di Pandemia.

È possibile arrivare ad una riduzione del canone pari al 70% in casi di inattività prolungata a causa del Covid 20.

Il locatore si può rifiutare, ma va tenuto presente che lo stesso può incardinare un procedimento di sfratto verso il conduttore,ottenendo l’ordinanza di convalida di sfratto, tuttavia, i suddetti provvedimenti saranno eseguiti solo a partire dal gennaio 2021 per il blocco dell'esecuzione degli stessi previsto dal Decreto Rilancio.

Per le locazioni ad uso abitativo si può ricorrere alla rinegoziazione volontaria del canone di locazione. Attraverso tale strumento, infatti, il locatore potrà accogliere le richieste del conduttore di ridurre il canone di locazione per le motivazioni inerenti al Covid e relative conseguenze, sottoscrivendo un accordo in tal senso, che si consiglia di registrare presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Detto nuovo accordo non comporta la cancellazione del contratto di locazione originario ma la sola sua revisione.

Questo è un anno difficile per tutti ma alcuni problemi possono essere delegati ad un Professionista Avvocato che ci per...
29/11/2020

Questo è un anno difficile per tutti ma alcuni problemi possono essere delegati ad un Professionista Avvocato che ci permette di risolverli, alcuni anche a costi modesti, con un preventivo Cliente - Avvocato.

Ribadisco quanto segue.

Spesso abbiamo solo piccoli dubbi da risolvere, o problemi legali che poi si rivelano meno complicati del previsto, in poco tempo, senza dover andare in Tribunale, ma con il semplice aiuto di un Avvocato: la materia del lavoro, ad esempio, per recuperare TFR e somme dovute per il contratto lavorativo, aiuto con la Naspi e per la Cassa integrazione.
Un aiuto valido di un Professionista che Ti segue con attenzione e precisione in ogni problema anche condominiale e di successione ereditaria a compensi giusti ed in linea con il mercato attuale, anche con pagamenti personalizzati nel tempo.
Ecco alcune delle competenze dello Studio.

Avv. Cecilia M.L Conti

28/11/2020

Materie di specializzazione dello Studio: la redazione con partecipazione alle MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E VOLONTARIE - ad esempio questioni condominiali-.

La legge stabilisce che, tra le controversie per le quali, prima di approdare in Tribunale, è necessario effettuare una mediazione vi è la materia condominiale. Pertanto, o si tratta di una problematica come una infiltrazione attiva e pericolosa che evita di andare in mediazione per rivolgersi al Giudice con urgenza mediante un ATP, accertamento tecnico preventivo, ogni lite che nasce in condominio deve essere sottoposta a un organismo di conciliazione per trovare un accordo tra le parti. Si pensi, ad esempio, all’impugnazione di una delibera assembleare, nei 30 giorni, all’azione contro uno dei condomini che non rispetta il regolamento, al recupero dei crediti o alla richiesta di risarcimento del danno per infiltrazioni - se questi fenomeni infiltrativi sono pericolosi va sempre fatto ricorso all'ATP, accertamento urgente prima di una causa.

La mediazione si può, quindi, definire come un procedimento stragiudiziale per mezzo del quale i soggetti coinvolti in una disputa tentano di raggiungere un accordo amichevole (detto conciliazione) per evitare lo scontro dinanzi al Giudice, con costi molto ridotti e con un tempo inferiore alle lungaggini del Tribunale.

Laddove la mediazione non è obbligatoria, le parti a prescindere dalla materia, possono rivolgersi all'Organismo di mediazione per trovare a prezzi modesti un accordo.
La mediazione è obbligatoria in caso di liti condominiali che derivano dal mancato rispetto o dall’errata applicazione delle norme del Codice civile relative al condominio, come ad esempio:

-esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini e l’osservanza del regolamento di condominio;
-uso delle cose comuni e prestazione dei servizi nell’interesse comune;
-riscossione dei contributi ed erogazione delle spese occorrenti per la - manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;
-compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
-rendiconto della gestione;
-mancato pagamento dei compensi professionali in favore dell’amministratore.

La mediazione è anche obbligatoria tutte le volte in cui si agisce per la violazione del regolamento condominiale.

Nel caso di azione di risarcimento danni – si pensi alla classica infiltrazione d’acqua – la mediazione obbligatoria scatta solo quando una delle due parti è il condominio; invece, quando la causa dell’infiltrazione è un appartamento privato, non vertendosi più in ambito condominiale, la mediazione non è più necessaria, o se mai è volontaria.

La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.

Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza dei presenti che costituiscano la metà dei millesimi.

Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera, il mediatore dispone, su istanza del condominio, una proroga della prima comparizione. In pratica, la mancanza di autorizzazione dell’assemblea condominiale non rende nullo il procedimento di mediazione, in quanto il vizio è sanabile: il mediatore può, infatti, disporre, su richiesta dell’amministratore, una proroga della prima comparizione per consentire a quest’ultimo di munirsi di tale delibera. MA UNA SOLA VOLTA.

La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza dei partecipanti che rappresentino almeno la metà dei millesimi del condominio.

Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.

L’amministratore deve essere necessariamente accompagnato da un avvocato che, per le liti in cui l’amministratore può avviare da solo, può essere scelto da quest’ultimo, altrimenti è necessario il consenso dell’assemblea.

L’istanza di MEDIAZIONE è presentata dalla parte istante e viene fissato il primo incontro entro circa un mese.

Al procedimento (quindi a tutti gli incontri) è necessaria la presenza non solo degli avvocati, ma anche delle parti, salvo il caso in cui vi sia un giustificato motivo di impedimento assoluto.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo.
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Per esperienza personale le mediazioni consentono una alternativa valida e con costi ridotti per risolvere molti dei problemi condominiali. Non sempre, ma è una valida alternativa.
Lo STESSO vale per i diritti di proprietà e per le successioni ereditarie e lo scioglimento delle comunioni.

Avv. Cecilia M.L Conti

Spesso abbiamo solo piccoli dubbi da risolvere, o problemi legali che poi si rivelano meno complicati del previsto, in p...
25/11/2020

Spesso abbiamo solo piccoli dubbi da risolvere, o problemi legali che poi si rivelano meno complicati del previsto, in poco tempo, senza dover andare in Tribunale, ma con il semplice aiuto di un Avvocato: la materia del lavoro, ad esempio, per recuperare TFR e somme dovute per il contratto lavorativo, aiuto con la Naspi e per la Cassa integrazione.
Un aiuto valido di un Professionista che Ti segue con attenzione e precisione in ogni problema anche condominiale e di successione ereditaria a compensi giusti ed in linea con il mercato attuale, anche con pagamenti personalizzati nel tempo.
Ecco alcune delle competenze dello Studio.
Avv. Cecilia M.L Conti

Anche se l'esame di Avvocato è stato spostato nel tempo, occorre fare il tirocinio pratico e studiare con pareri di eser...
20/11/2020

Anche se l'esame di Avvocato è stato spostato nel tempo, occorre fare il tirocinio pratico e studiare con pareri di esercizio e la possibilità di assistenza da parte di un Avvocato dello Studio Legale Conti in CALL per ripassare alcuni aspetti ostici o ripetere le materie che destano più preoccupazione, nonché per tutti gli studenti di diritto in generale che hanno bisogno di aiuto per apprendere la materia.

Avv. Cecilia M.L Conti

Mail: [email protected]

Milano ❤️"I milanesi sono produttivi, con una profonda visione etica del lavoro, un forte senso della giustizia sociale,...
14/11/2020

Milano ❤️

"I milanesi sono produttivi, con una profonda visione etica del lavoro, un forte senso della giustizia sociale, della trasmissione del benessere alle generazioni future e con un rispetto totale della civiltà, dei diritti, della tolleranza e della solidarietà."
(Umberto Veronesi)

Dobbiamo continuare così e resistere.

07/11/2020

Lo Studio, anche nel periodo di Lockdown, garantisce consulenze e pareri via mail, chat e telefonate.
Avv. Cecilia M.L Conti

22/05/2020

Brocardo del giorno

_ Non videtur vim nec dolum facere, qui iure suo utitur, et ordinaria actione experitur_
Non appare compiere atto di forza né doloso, chi usi di un suo diritto, ed esperisca un'azione prevista dalla procedura!!!

Va sempre tenuto a mente per tutelare i propri diritti, anche senza dover andare dal Giudice, ma davanti ad un Mediatore dell'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano per poter risolvere a prezzi ridotti ogni tipo di controversia.

Soprattutto nel periodo di Pandemia che stiamo attraversando e che non sappiamo quando finirà.

Avv. Cecilia Maria Lucia Conti

[email protected]

Hai spesso problemi di infiltrazioni in casa?Problemi di umidità perché l'appartamento non é ben coibentato e ci sono in...
17/12/2019

Hai spesso problemi di infiltrazioni in casa?
Problemi di umidità perché l'appartamento non é ben coibentato e ci sono infiltrazioni dal tetto o dal terrazzo sovrastante?
Hai fessurazioni nei muri e nelle travi di notevole entità?
Non interviene l'Amministratore per i motivi piú svariati nonostante i continui solleciti?
Vuoi risolvere il problema e cristallizzare la situazione per poi avere un risarcimento per il danno subito?
Il rimedio c'é, tra molti, e si chiama ATP, procedimento cautelare idoneo a chiarire la natura dei danni con tempistiche ridotte ed efficaci.

Ecco in sintesi cos'é l'accertamento tecnico preventivo/ATP.

Storicamente, l’ATP – Accertamento Tecnico Preventivo – era (ed è tutt'ora) una procedura giudiziaria cautelare, nella quale la parte, pubblica o privata, che ne ha interesse chiede al Giudice – attraverso apposito atto giudiziario di ricorso – di nominare un soggetto terzo affinché proceda alla descrizione e/o rappresentazione di uno stato di fatto.

Normalmente, il Giudice affidava l’incarico all’Ufficiale Giudiziario, che – recatosi sul posto indicato – procedeva ad una sommaria descrizione di ciò che la parte aveva descritto in ricorso, ad esempio l’esistenza di una vistosa crepa su un muro, piuttosto che la condizione di allagamento di una cantina. Naturalmente, non sempre l’Ufficiale Giudiziario possedeva le necessarie competenze tecniche per poter compiutamente comprendere e, conseguentemente, descrivere quanto oggetto di ricorso: in questi casi il Giudice nominava contestualmente un CTU – Consulente Tecnico d’Ufficio – ossia un professionista iscritto in un apposito Albo tenuto dal Tribunale, che coadiuvava l’Ufficiale Giudiziario nella descrizione, di fatto dettando il contenuto tecnico nel verbale di descrizione oppure, nei casi più complessi, redigendo una breve relazione, a volte supportata da fotografie o disegni.

Evoluzione:
Col passare del tempo, l’orientamento è stato quello di affidare direttamente al CTU il compito della descrizione, evitando la nomina dell’Ufficiale Giudiziario; il procedimento di ATP, pur divenuto un po’ più snello nella sua gestione, era comunque limitato ad una mera “fotografia” della situazione di fatto così come vista ed esaminata dal CTU.

L’innegabile vantaggio per la parte ricorrente era quello di tutelare il proprio diritto di acquisire una “prova” ben prima dell’instaurarsi di un processo civile e, al tempo stesso, poter porre rimedio al problema senza dover attendere i tempi del processo (si pensi all’esempio della crepa nel muro sopra citato: dopo la “fotografia” dello stato dei luoghi a cura del CTU, è possibile riparare la crepa evitando l’aggravarsi del dissesto). Tuttavia, il fatto che il quesito del CTU dovesse limitarsi alla mera descrizione dei luoghi (compito puramente ricognitivo), senza possibilità di essere esteso alla ricerca delle cause (che era, invece, lasciata alla fase di merito ossia alla causa vera e propria), costituiva un forte ostacolo alla concreta utilità e diffusione di questo strumento di tutela della parte. Per completare gli esempi precedenti, non era possibile accertare se la cantina si fosse allagata per rottura di una colonna condominiale oppure di una diramazione privata.

Innovazione:
A partire dal 1° marzo 2006, con la riforma introdotta dalla conversione nella Legge n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005, il procedimento di ATP è stato radicalmente innovato: alla precedente funzione “ricognitiva” è stata aggiunta la fondamentale funzione “valutativa”.

Quindi, posto ovviamente che il quesito lo chieda, il compito del CTU – oltre alla “fotografia dello stato dei luoghi” – è ora esteso anche ad indagare le cause che hanno portato al problema lamentato, indicando le opere necessarie per porvi rimedio, con stima dei relativi tempi e costi di intervento.

Sul punto va detto che è ben diverso, per il CTU, poter indagare sulle cause di un danno nell’immediatezza dei fatti (ATP) oppure a distanza di anni (CTU nella causa di merito), quando spesso l’originario stato dei luoghi è stato necessariamente modificato per evitare l’aggravarsi del problema iniziale.

Grazie a questa prima innovazione, l’ATP può diventare un ottimo strumento per permettere alle parti di valutare serenamente se sia opportuno cercare un accordo bonario oppure iniziare una causa di merito, soprattutto nei casi in cui vi sia inizialmente una reale incertezza sull’effettiva responsabilità dell’una o dell’altra parte ovvero vi siano pareri discordi sull’entità del danno.

Ma vi è di più: la citata riforma ha diversificato l’istituto dell’ATP attraverso due distinti articoli del codice di procedura civile: l’art. 696 e l’art. 696 bis cpc.

ATP ex art. 696 cpc – urgenza
L’art. 696 cpc recita che “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere … che sia disposto un accertamento tecnico … [che] può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica”.

Il requisito rimane, come prima della riforma, quello dell’urgenza di costituire – prima del giudizio – una prova sullo stato dei luoghi (funzione ricognitiva) con eventuale estensione alle cause ed all’entità del danno (funzione valutativa); perché l’ATP possa essere concesso, tuttavia, deve sussistere il periculum che lo stato dei luoghi possa modificarsi (o debba essere modificato, per motivi di sicurezza o salubrità), condizione che sarebbe di grave impedimento per poter acquisire e valutare la prova nella successiva causa di merito, stante anche le tempistiche (e a volte le lungaggini) della giustizia.

Atp ex art. 696-bis cpc – fini concliativi
Nonostante, come sopra detto, la funzione valutativa dell’ATP possa essere di sprone per un accordo bonario tra le parti, il ruolo specifico è dettato dall’art. 696 bis cpc, che ha come titolo proprio “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite” e prevede che “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al 1° comma dell’art. 696” ossia mancando il requisito dell’urgenza (che normalmente comporta la necessità di ripristinare, modificandolo, lo stato dei luoghi prima del giudizio).

In questo caso al CTU è specificatamente richiesto di tentare di risolvere la controversia in seno all’ATP stesso: l’art. 696 bis, infatti, prevede che “Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.

In questo caso il CTU, dopo aver accertato lo stato di fatto ed aver compiuto le indagini tecniche di rito, deve aiutare le parti ad individuare possibili soluzioni conciliative; in caso positivo, gli accordi così raggiunti con l’aiuto del CTU vengono formalizzati dal CTU nel proprio verbale di conciliazione, cui il Giudice attribuirà – laddove una parte sia inadempiente – efficacia di titolo esecutivo, affinché si possa ad esempio iscrivere una ipoteca o procedere attraverso idonea procedura esecutiva.

Questa tipologia di ATP è spesso decisiva laddove le cause del problema siano pacifiche (an debeatur), ma vi sia disaccordo sulla valutazione del danno (quantum): si pensi, ad esempio, al caso di infiltrazione dichiaratamente proveniente da un terrazzo condominiale (o altro manufatto di proprietà comune); la responsabilità del condominio non è in dubbio, ma il condomino danneggiato potrebbe non aver trovato un accordo economico con il condomino (o la relativa compagnia di assicurazioni), per cui l’intervento del CTU in un ATP ex art. 696 bis potrà sicuramente risolvere il problema fornendo una stima del danno al tempo stesso autorevole e disinteressata.

In conclusione, per tutelare i propri diritti è possibile:

1. in caso di urgenza perché lo stato dei luoghi potrebbe modificarsi, richiedere un ATP ex art. 696 cpc, che avrà sia funzione ricognitiva, sia valutativa;
2. se non vi è urgenza ovvero lo scopo principale è quello di cercare una composizione della lite, la richiesta sarà di ATP ex art. 696 bis cpc, nel quale al CTU viene specificatamente richiesto di comporre bonariamente la controversia;
3. Si potrà tentare una mediazione tra le parti, ma senza la garanzia di un effetto rapido ed immediato
4. sempre in tema di tutela dei propri diritti, è quanto mai opportuno che le parti nominino un proprio CTP – Consulente Tecnico di Parte, scelto tra professionisti di provata competenza, il cui compito sarà quello di affiancare il CTU, con le prove utili al proprio cliente, e verificare affinché il CTU svolga compiutamente il compito affidatogli dal Giudice, aiutando il CTU stesso e le parti a trovare l’auspicato accordo.

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Lo Studio Legale Conti si occupa della materia del Condominio in tutti i suoi aspetti. Anche in materia di ATP, mediazioni, conciliazioni con l'Amministratore, negoziazioni assistite e problemi inerenti a tutti gli aspetti immobiliari e delle locazioni.
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Studio Legale Conti
Avv. Alberto Conti
Avv. Cecilia Maria Lucia Conti
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Studio legale avvocato Conti: si occupa di diritto immobiliare e condominiale, recupero crediti ed esecuzione mobiliare e immobiliare, successioni e donazioni, risarcimento danni e diritto delle assicurazioni, diritto civile e commerciale, arbitrati rituali e irrituali, diritti di famiglia, diritto....

02/01/2019

Con l'inizio dell'anno, tra i buoni propositi, è possibile risolvere anche quei problemi che vengono spesso rimandati per mancanza di tempo.

Lo Studio Legale Conti assiste i consumatori dagli errori o dalle ingiustizie commesse dalle grandi compagnie Telefoniche, ma anche di Energia, dalle Assicurazioni e dai Condomini.

Spesso il cittadino può avere problemi che in breve, rivolgendosi ad un legale, con semplice reclamo,trovano esito positivo, con possibile indennizzo.

La mail cui rivolgersi è [email protected]

30/12/2018

Come proposito per il nuovo anno, teniamo presente che per recuperare il nostro credito, non dobbiamo cedere alle prime difficoltà.
Esistono molteplici soluzioni ed opportunità, alternative al Tribunale, spesso meno costose .
Contattando lo Studio, via mail, [email protected], avrete un primo consiglio su come procedere.
Buon anno!
Avv. Cecilia M.L. Conti

Indirizzo

Via Moretto Da Brescia 19
Milan
20133

Orario di apertura

Lunedì 10:30 - 19:00
Martedì 10:30 - 19:00
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Telefono

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