08/09/2026
⚖️ 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶: 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗧𝗿𝗶𝗯𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗶𝗲𝗻𝗮 𝗶𝗹 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗿𝗶𝗲𝗻𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘂𝗻 𝗼𝘀𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼. 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗮𝗺𝗲 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮.
Con ordinanza dell’8 settembre 2026, il Tribunale di Siena — sezione lavoro — ha accolto la domanda cautelare di una dirigente scolastica nostra assistita, in servizio in Toscana e ancora all’interno del triennio di permanenza nella regione di prima assegnazione, che aveva chiesto il trasferimento in Campania per assistere soggetti disabili gravi.
L’amministrazione aveva respinto la domanda — senza un atto e senza una comunicazione — sul solo presupposto del mancato compimento del triennio, e in giudizio ha sostenuto che quel vincolo fosse un «requisito di ammissibilità» capace di rendere irrilevante qualsiasi precedenza per l’assistenza ai familiari.
Il Tribunale ha detto il contrario.
L’inciso «ove possibile» dell’art. 33 della legge 104 «opera all’esito del bilanciamento e non autorizza il datore di lavoro a sottrarvisi»; consente di negare il trasferimento quando l’amministrazione dimostri la mancanza di posti o l’esistenza di aspiranti con posizione poziore, ma «non consente di assumere una regola organizzativa quale ostacolo preliminare assoluto».
La richiesta di deroga, formulata nella domanda con la documentazione sanitaria, «richiedeva una risposta individuale, favorevole o sfavorevole»: non l’ha mai avuta.
Tre passaggi meritano di essere segnalati a chi segue questo contenzioso.
𝟭. 𝗜𝗹 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮. Lo stesso Tribunale, due settimane fa, aveva respinto una domanda analoga di una dirigente della medesima coorte. Oggi spiega la differenza: quel rigetto dipese «non dall’assoluta inderogabilità del vincolo, ma dalla ritenuta dimostrazione di specifiche ragioni organizzative». Quando l’esigenza assistenziale si aggrava in misura sensibile durante il triennio, il vincolo resta un elemento del bilanciamento, ma non può «essere trasformato in un ostacolo assoluto all’esame di una richiesta fondata su un aggravamento sopravvenuto» — anche per chi proviene dalla procedura riservata del 2023, la cui soggezione al vincolo il giudice ha rimesso al merito.
𝟮. 𝗜 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶. L’amministrazione aveva affermato che l’ingresso di un dirigente da altra regione avrebbe determinato un esubero.
Il Tribunale rileva invece che il preteso superamento dell’organico «è rimasto privo di dimostrazione analitica», che i sette posti sottratti alla mobilità a luglio sono «un accantonamento soltanto numerico» non ordinato da alcun giudice, che il decreto di agosto attesta venticinque posti «vacanti e disponibili» e che un ulteriore posto, resosi vacante il 22 agosto, è stato accantonato dalla stessa amministrazione «per eventuali pronunce sfavorevoli». E aggiunge, a proposito delle sedi affidate in reggenza, che la reggenza «assicura il funzionamento della scuola, ma non elimina la vacanza in titolarità».
𝟯. 𝗜𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼. Sul pericolo nel ritardo, il giudice scrive che «il tempo costituisce una componente intrinseca del bene protetto»: l’assistenza a una persona permanentemente allettata «non è differibile senza perdita», e una sentenza favorevole «non restituirebbe il periodo durante il quale la cura sia stata resa più difficile dalla lontananza». I permessi e il lavoro agile dimostrano l’effettività dell’assistenza, ma «non eliminano la distanza … né il tempo dei viaggi».
In conclusione, il Ministero dovrà riesaminare la domanda entro dieci giorni, ed adottare un provvedimento espresso e motivato nel quale non basteranno «la sola reiterazione del richiamo al vincolo, la generica affermazione dell’esaurimento dei posti o il mero rinvio alle relazioni già prodotte»; nel frattempo dovrà conservare in Campania una posizione vacante, senza destinarla ad altri.
È il quinto provvedimento d’urgenza favorevole in sette settimane sugli esiti della stessa procedura di mobilità — dopo Reggio Emilia, Asti, Monza e Frosinone — e il primo che affronta, nel contraddittorio pieno, il tema del vincolo triennale per i dirigenti neoassunti.
Non è ancora un’assegnazione: il giudizio prosegue, e l’esito del riesame verrà valutato dal Tribunale. Ma da oggi un principio è scritto in un’ordinanza: un vincolo di permanenza può pesare nel bilanciamento; non può impedire che la situazione di chi assiste un familiare disabile grave venga esaminata.